Immissioni

di Federica Cesarone

Pubblicata il: 08 Novembre 2018

Uno dei problemi connessi alla vita all’interno di un condominio è legato alle cosiddette “immissioni” ossia a  tutti quei fenomeni sensoriali che si propagano dalle proprietà vicine provocando fastidio e disagio.

 

L’art. 844  del  codice  civile  stabilisce  testualmente  che “il proprietario di  un  fondo non  può  impedire  le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche    riguardo     alla     condizione     dei      luoghi. Nell’ applicare questa norma l’ autorità giudiziaria deve contemperare le  esigenze  della  produzione  con  le ragioni della proprietà. Può  tener  conto  della  priorità  di un determinato uso”.

 

I fenomeni che ricadono nell’ambito di operatività della norma devono avere carattere materiale e continuativo (rumori, vi brazioni e odori, tra i più frequenti) e derivare dall’attività svolta su un fondo del vicino. Tali immissioni devono costituire la ripercussione di azioni compiute dai soggetti che utilizzano il fondo da cui tali fenomeni si propagano. La situazione di in tollerabilità deve essere attuale e derivare  da  una  continuità,  o  almeno periodicità, anche se non a intervalli regolari, dell’immissione.

 

I l giudice di pace è competente “per le cause relative a rapporti  tra  proprietari  o detentori  di  immobili  adibiti  a c ivile abitazione in materia di immissioni (844 c.c.) di

 

fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità” (art.

7   comma  3   n.  3 c.p.c.).

 

Al  giudice  di  pace  si  rivolgeranno  pertanto  i  proprietari e detentori di immobili per far cessare le immissioni tra proprietari di fondi vicini o di appartamenti vicini (per esempio condomini di un medesimo condominio)  mentre sarà competente il Tribunale se le  immissioni provengano  da un’attività economica (come  u n locale  notturno,  un pub, una pizzeria, etc).

 

La valutazione della tollerabilità o meno delle immissioni deve essere compiuta in concreto tenuto conto della rumorosità di fondo della zona e delle sue caratteristiche (Cass. n. 3438 del 2010).

 

Il limite di tollerabilità delle immissioni non è quindi assoluto, ma relativo  alla  situazione  ambientale.  “Il limite di tollerabilità delle  immissioni,  a  norma dell’articolo 844 c.c., non ha carattere assoluto, ma relativo, nel senso che  deve  essere  fissato  con  riguar do al caso  concreto tenendo conto  delle  condizioni naturali  e  sociali  dei  luoghi  e  delle  abitudini  della  popolazione: il relativo apprezzamento, risolvendosi in un’ indagine di fatto, è demandato al giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimit à se correttamente motivato ed immune da vizi logici. (Cassazione   Civile,  Sez.  II, sentenza 03/08/2001 n° 10735)

 

Esso va individuato, sempre secondo la giurisprudenza, mediante una valutazione comparativa relativa ai luoghi interessati. Ad  esempio,  nel  cas o  dei  rumori,  si  valuterà il livello dei rumori  di  fondo e  il  livello  del  rumore  rilevato nel luogo interessato dalle immissioni.

 

Occorre precisare che l’articolo 844 c.c. e le leggi ed i regolamenti che disciplinano le  attività  produttive fissando le mod alità di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilità hanno finalità diverse in quanto il primo tutela il  diritto  di  proprietà  ed  è  volto  a disciplinare i rapporti di natura patrimoniale tra i privati mentre i secondi hanno carattere pubblic istico ed

 

operano nei rapporti tra i privati e la pubblica amministrazione.

 

Per quanto riguarda le immissioni di rumore, una delle problematiche più diffuse, numerose sentenze hanno individuato il superamento della normale tollerabilità quando il rumore p rovocato dalla immissioni superi di 3 decibel il rumore di fondo anche nelle ore diurne. La Cassazione (sentenza n. 10735 del 2001) ha  ritenuto corretta la fissazione del limite di 3 db anche  nelle  ore diurne  avuto   anche   riguardo   a   circostanze   relative all ’ambiente interessato alle immissioni rumorose  (nel  caso esaminato dalla sentenza il livello era superato dal suono proveniente da pianoforte utilizzato per ragioni di studio e di insegnamento).

 

E’ senz’altro illecito, ovviamente, il  superamento   dei livell i di accettabilità  dei  rumori  stabiliti  dalle  leggi  e dai regolamenti tra cui, in particolare, la L.  26  ottobre  1995, n. 477 sull’inquinamento acustico che protegge l’interesse di assicurare alla collettività  il rispetto  di  livelli minimi di quiete.

 

Alla m ateria delle immissioni “private” si applica unicamente l’art. 844 c. c. con la conseguenza che il  giudizio circa la “tollerabilità” o meno va effettuato dal Giudice secondo il suo  prudente  apprezzamento   e  tenendo conto della situazione concreta dei luogh i oltre  che dei criteri di contemperamento delle contrapposte esigenze.

 

Il prudente apprezzamento del  Giudice  prevede  che questi privilegi la tutela della qualità della vita e  della salute contemperando  le suddette con le ragioni della proprietà indipen dentemente dalla priorità di un determinato uso (Cass. n. 8420 del 2006).

 

Tra i problemi maggiori che ci si trova ad  affrontare  nel corso di procedimenti di questo tipo vi è senza  dubbio la fase istruttoria che deve necessariamente prevedere la

valutazione di    un    tecnico che    dovrà misurare le
immissioni

tollerabilità.

lamentate    per valutarne    i livelli di

 

Infatti il soggetto che  effettua  le lamentate  immissioni sarà a conoscenza, essendo parte del procedimento, del momento in cui il rilievo tecnico sarà effe ttuato e potrà adottare ogni opportuno accorgimento per evitare di ripetere i comportamenti che danno  luogo alle propagazioni dannose.

 

Per tale ragione occorrerà procedere ad accertamenti rigorosi e ad acquisire ogni prova relativa allo stato dei luoghi ed alla situazione lamentata prima di agire giudizialmente.

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