RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE TERRAZZO/BALCONE
Pubblicata il: 09 Dicembre 2020
IL CASO DELLA SETTIMANA: voglio sostituire la pavimentazione del mio terrazzo/balcone: devo rispettare il decoro del palazzo?
In particolare, ci viene domandato quale comportamento deve adottare il condomino che intenda sostituire le mattonelle/pavimentazione del proprio balcone/terrazzo prospiciente l’abitazione.
Nel caso di specie, alcuni condomini lamentavano che un loro vicino aveva sostituito la pavimentazione del terrazzo utilizzando un colore completamente diverso da tutti gli altri.
Nella scelta delle mattonelle il condomino interessato dovrà fare in modo di adeguarsi a quanto già esistente o comunque di non discostarsi dall’estetica attuale dell’edificio in modo tale da non alterare il decoro architettonico (ovvero l’ipotesi in cui vi sia netta differenza tra la pavimentazione del condomino che provvede al rifacimento e il resto dell’edificio).
Vediamo, sul punto, il concetto di decoro, di alterazione del medesimo e di danno alle cose comuni.
Quanto al decoro, così si esprime la Cassazione: “Si rammenta che, secondo l’orientamento interpretativo seguito dalla giurisprudenza di legittimità, per decoro di un edificio deve intendersi l’estetica del fabbricato data dall’insieme delle linee e dalle strutture dello stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità” (tra le altre, Cass. 851/2007).
Quanto al danno all’estetica dell’edificio, la giurisprudenza ha specificato che: “l’apprezzabilità dell’alterazione del decoro deve tradursi in un pregiudizio economico che comporti un deprezzamento sia dell’intero fabbricato che delle porzioni in esso comprese, per cui, sotto tale profilo, è necessario tener conto dello stato estetico del fabbricato al momento in cui l’innovazione viene posta in essere” (così, Cass. 1286/2010).
In relazione, infine, alle opere su parti di proprietà esclusiva, la Cassazione ha specificato che: “ non v’e dubbio che il concetto di danno, cui la norma fa riferimento, non va limitato esclusivamente al danno materiale, inteso come modificazione della conformazione esterna o della intrinseca natura della cosa comune, ma esteso anche al danno conseguente alle opere che elidono o riducono apprezzabilmente le utilità ritraibili della cosa comune, anche se di ordine edonistico od estetico (così Cass. 1947/1989), per cui ricadono nel divieto tutte quelle modifiche che costituiscono un peggioramento del decoro architettonico del fabbricato” (si veda, Cass. 1076/2005).
Quindi, nel concreto, il rifacimento della pavimentazione del balcone può alterare il decoro dello stabile se ne causa un deprezzamento e un pregiudizio economico.